GLOSSA N 94 – 30 GIUGNO 2010 AUMENTO GRATUITO

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Glossa n. 94 – 30 giugno 2010

Aumento gratuito di capitale e redazione di una situazione patrimoniale aggiornata(necessità?)


È opinione condivisa dalla più autorevole ed illustre dottrina ,nonchè seguita dalla prassi notarile prevalente, quella secondo la quale, per l'aumento gratuito del capitale sociale nelle società di capitali non sia necessaria la redazione di una situazione patrimoniale aggiornata( G.E. Colombo, Il bilancio e le operazioni sul capitale, Milano, 1985, 851-856; C.A.Busi, s.pa.-s.r.l. operazioni sul capitale,, Milano, 2004, 157-158; G.B. Portale, I bilanci straordinari delle società per azioni, Appunti, Riv. soc., Società, 1978, 318 ); contra B.Quatrato- S.D'Amora - R.Israel - G. Quatraro, Trattato teorico pratico delle operazioni sul capitale, Milano, II, 2001, 519-520; G.A.M. Trimarchi, L'aumento del capitale sociale, Milano, 2007, 159 ss.; A.M. Ferrucci - C. Ferrentino, Le società di capitali, le società copoperative e le mutue assicuratrici, Milano,II, 2006, 1092-1093; ).

La tesi è avallata dalla giurisprudenza di merito meno risalente (Trib. Vicenza 23 marzo 1999, in Dir. fall., 1999, II, 566; Trib. Vicenza 23 marzo 1999, in Dir. fall., 1999, II, 566; contra Trib. Milano 11 ottobre 1983, Le Società., 1984, 566 e Trib. Genova 10 marzo 1987, Le Società, 1987, 476 e ss.) la quale ritiene che nel nostro sistema normativo non esista un principio generale che imponga, per ogni intervento sul capitale, la redazione di una situazione patrimoniale o di un bilancio straordinario, richiesti solo nei casi in cui il legislatore li ha ritenuti necessari .

La giurisprudenza esclude in particolare che una situazione patrimoniale possa essere necessaria in applicazione analogica delle previsioni legislative ad esempio in materia di riduzione obbligatoria per perdite ( App. Salerno 9 maggio 1999, in Dir. fall., 2000, 1053).

Si ritiene infatti differente in maniera assoluta la ratio delle altre ipotesi in cui viene richiesta una situazione patrimoniale redatta con i criteri del bilancio d'esercizio, da quella dell'aumento gratuito mediante imputazione di riserve, che si svolge normalmente in una fase di vita della società fisiologica e che non può destare alcun allarme e preoccupazione per i creditori sociali, che anzi ne traggono un vantaggio essendo sottoposte le risorse impiegate al regime più stringente e garantistico proprio del capitale sociale.

Il problema, secondo la dottrina più attenta e recente(G. De Marchi - A. Santus - L.Stucchi, in Commentario alla riforma delle società, diretto da P.Marchetti- L.A.Bianchi- F.Ghezzi - M.Notari, Società a responsabilità limitata, a cura di L.A.Bianchi, IV, Milano, 2008, 1248 ss.; ) deve essere impostato con maggiore precisione e alcune distinzioni.

La premessa è che comunque è logicamente necessario, per l'aumento gratuito, che ci sia un bilancio di riferimento (l'ultimo approvato) all'interno del quale individuare le poste da utilizzare.

I) Se, dalle scritture contabili sociali, risultano variazioni delle voci di patrimonio netto, rispetto alle evidenze dell'ultimo bilancio approvato, relative a poste che si vorrebbero utilizzare per l'aumento gratuite, oppure se si vogliono utilizzare poste non contemplate dal detto documento, si ritiene necessario procedere alla redazione di una situazione patrimoniale aggiornata (per inciso la situazione patrimoniale si ritiene aggiornata qualora risalga ad una data non anteriore di 120 giorni argomentandosi in proposito sia dal termine entro il quale approvare ritualmente il bilancio d'esercizio, sia dalla normativa in tema di fusione così Com. not. Triveneto, massime n. H.G.6 e I.G.13 del settembre 2009, H.G.25 del settembre 2008 e Cons. not. Milano, massima II DEL 16 GENNAIO 2001; contra Cass. civ., sez I, 2 aprile 2007, n. 8221, secondo la quale il grado di aggiornamento di una situazione patrimoniale va valutato in relazione a ciascun caso concreto; conforme Cass. civ., sez I, 17 novembre 2005, n. 23269)redatta naturalmente con i criteri del bilancio di esercizio e quindi composta da stato patrimoniale, nota integrativa e conto economico(così nello specifico Principio contabile n. 30 - I bilanci intermedi, in Principi contabili nazionali, Milano, 20087, 853 ss. e in tema di relazione sulla situazione patrimoniale ex 2446 c.c.:Cass. civ., sez I, 17 novembre 2005, n. 23269, Cass. civ., sez I, 2 aprile 2007, n. 8221 e Cass. n. 2263 del 1970, in Riv. dir. comm., 1970.

La stessa necessità è sostenuta anche per le società neo costituite che non abbiano ancora approvato il loro primo bilancio (N.Atlante, Casi pratici in tema di aumento gratuito del capitale nelle società per azioni non quotate, in Le operazioni sul capitale sociale: casi pratici e tecniche di redazione del verbale notarile, a cura della Fondazione Italiana per il Notariato, Milano, 2008, pp. 22-23).

La medesima dottrina non ritiene necessaria la predisposizione di una situazione patrimoniale ad hoc approvata dall'assemblea quando, in sede di approvazione del progetto del bilancio di esercizio, la stessa assemblea deliberi di destinare a riserva, da usare poi per un aumento gratuito, tutti o parte degli utili di esercizio.

II) Se invece non risulta alcuna variazione delle voci di patrimonio netto rispetto all'ultimo bilancio approvato si ritiene sufficiente una semplice attestazione dell'organo amministrativo nonchè del soggetto incaricato del controllo contabile, ove presente, che dia atto dell'esistenza delle poste che si vogliono utilizzare per l'aumento gratuito(M. Cera, Il passaggio di riserve a capitale, Milano, 1988, 61 e ss.;).

In senso difforme si è espresso il CONSIGLIO Notarile di Milano(Cons. not. Milano, massima n. 102 del 25 novembre 2008) secondo il quale sarebbe legittima la deliberazione di società di capitali con la quale,ai fini di un aumento di capitale gratuito , vengono utilizzate

riserve “da capitale”formatesi, anche successivamente all’ultimo bilancio approvato con un versamento effettuato alla data della deliberazione medesima.

Ciò è ritenuto possibile ad esempio utilizzando una riserva sovrapprezzo azioni o quote, formatasi in sede di esecuzione di un aumento di capitale a pagamento contestualmente deliberato, sottoscritto e liberato nell’ambito della medesima riunione assembleare, oppure

utilizzando una riserva da versamenti in conto capitale o da versamenti a fondo

perduto, formatasi mediante versamenti di alcuni o di tutti i soci, effettuati contestualmente

alla riunione assembleare o consiliare in cui se ne faccia uso, ovvero nel periodo

tra la data di riferimento dell’ultimo bilancio approvato e la riunione medesima.

Si evidenzia in proposito la non necessità di una preventiva qualificazione come riserva del versamento in denaro da parte dei soci, registrato come tale nella contabilità sociale, al fine di un suo utilizzo contestuale, in quanto il riferimento,

contenuto negli artt. 2442 e 2481-ter c.c., all'iscrizione in bilancio delle riserve e degli

altri fondi utilizzabili per l'imputazione al capitale, va inteso, nel senso sostanziale della idoneità delle poste utilizzate ad essere raffigurate

nelle riserve del bilancio da approvare a fine esercizio, ma non della concreta iscrizione

in un bilancio già approvato.
























A GLOSSARY OF SELECT FINANCIAL TERMS USED IN THE
AMENDMENTS TO THE GLOSSARY FOR ISAP 5 EXPOSURE DRAFT
ANNEX 2 PIFC GLOSSARY OF DEFINITIONS ANNEX 2


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