CONSORZIO PARCO GROANE PIANO DI SETTORE FORNACI NORME

AI RESPONSABILI DEL CONSORZIO DESIO BRIANZA AI RESPONSABILI DELLA
ALLEGATO A) DOMANDA DI AMMISSIONE SPETTLE ASC CONSORZIO DESIOBRIANZA
ATTO COSTITUTIVOSTATUTOCONSORZIOVOLONTARIO AGGREGATO EDILIZIO ALLEGATO C STATUTO DI

COMUNE DI PARTANNA LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI
CONSORZIO DI BONIFICA DI BRADANO E METAPONTO MATERA VIA
CONSORZIO INTERCOMUNALE PER IL SERVIZIO CIMITERIALE TRA I COMUNI

norme tecniche PSFO

CONSORZIO PARCO GROANE PIANO DI SETTORE FORNACI  NORME Consorzio Parco Groane Piano di settore Fornaci - Norme tecniche di attuazione pag. 17


CONSORZIO PARCO GROANE PIANO DI SETTORE FORNACI  NORME




Consorzio Parco delle Groane

Sede Solaro (MI)


Piano territoriale di coordinamento

(approvato con deliberazione Giunta regionale 30 luglio 2004 n°7/18476 - BURL 31/8/04)

Piano di settore Fornaci

Variante generale 2004
Norme tecniche di attuazione



Progettisti


dr.Aarch. Fabio Lopez Nunes -– direttore tecnico generale del ConsorzioCoordinatore di progetto

dr.aArch. Mariateresa Gosparini – Consulente incaricato

Dr. Luca Frezzini – Responsabile Area Tecnica

dr.arch. Valerio Montieri

dr.arch. Cristina Pinciroli


consulenza legale

dr. Aavv. G.M. Marco LocatiMenzani


collaboratore di progetto

sig. Lorenzo Pirini





Testo approvato dalla Assemblea Consortile con deliberazione n. 9/2007 30 del 08.07.93

esecutiva atti CO.RE.CO. n. 6886 del 26.07.93

ALLEGATO B


in neretto i testi aggiunti in seguito ad accoglimento delle osservazioni





ptc-psfonta




TITOLO 1 - DISPOSIZIONI COMUNI



Art. 1 - Ambito di applicazione.


Il presente piano di settore delle fornaci (di seguito PSFO) disciplina il recupero delle fornaci esi­stenti, attive o dimesse, nel Parco regionale delle Groane, in base allo specifico Piano territoriale di coordinamento, approvato con DGR 30 luglio 2004 n° 7/18476distinguendole in relazione alla zona di Piano Territoriale del Parco, approvato con L.R. 25 agosto 1988 n.43 (di seguito PTC), nella quale sono comprese.

Il PSFO è integrativo del Piano di settore Zone Edificate (di seguito PSE), approvato dalla Assemblea Consortile con Deliberazioni n. 14 del 10 marzo 1993 e n. 20 del del 18 marzo 1990 e costituisce piano stralcio del piano di settore degli immobili di interesse storico ambientale, previsto dall'art. 13 delle norme tecniche di attuazione (di seguito NTA) del PTC, limitatamente alle fornaci espressamente considerate.

Il PSFO abroga e sostituisce le norme delle zone edificate individuate dal PSE quali aree di interesse consortile (art. 15).


Il PSFO non comprende le fornaci "Bollatese" e "di Castellazzo" in Comune di Bollate, in quanto parte integrante del complesso monumentale e ambientale di Castellazzo: la disciplina urbanistica sarà definita nell'ambito del relativo piano di settore. Fino ad adozione di tale strumento, per tali fornaci continua ad applicarsi il PSE, relativamente agli Ambiti di Interesse Consortile.



Art. 2 - Elaborati di piano e legenda


  1. A- Relazione tecnica

  2. B- le presenti norme tecniche di attuazione

  3. Tab C identificativa dei parametri di mitigazione ambientale sugli interventi nel Parco e ai suoi margini


Il dimensionamento degli edifici esistenti indicato negli elaborati del presente piano ha carattere identificativo. Esso deve essere verificato negli elaborati di cui al successivo art. 7, primo comma, e allegato alla convenzione di cui al successivo art. 4.


Nel testo della presente normativa si utilizzano le seguenti abbreviazioni:


PSFO – il presente piano di settore Fornaci

NTA - Norme Tecniche di Attuazione

PTC - Piano Territoriale di Coordinamento ex DGR 7/18476

PRG - Piano Regolatore Generale del Comune

PA - Piano Attuativo

PII Programma integrato d’intervento ai sensi della legge regionale 9/9912/2005

PSE - Piano di Settore per le Zone Edificate

LR - Legge Regionale


Gli indici di edificabilità sono espressi con le seguenti sigle e relative definizioni:


IC - Indice di copertura: pari alla percentuale di metri quadrati utilizzabili per ciascun’area fondiaria;

Slp - Superficie lorda di pavimento, comprensiva delle murature, calcolata sommando ciascun piano utile ed abitabile secondo regolamento edilizio comunale, oltre al riutilizzo della SC; di strutture aperte sui lati di altezza superiore a m 3, misurata, nel caso di copertura inclinata, alla cornice di appoggio della stessa.

SC - Superficie coperta esistente con altezza agibile misurata, nel caso di copertura inclinata, alla cornice di appoggio della stessa non inferiore a mt. 2,40. .




Art. 3 - Effetti del piano di settore.


Il PSFO contiene disposizioni prevalenti sulla pianificazione comunale, immediatamente vincolanti per i privati interessati e per i Comuni.




Art. 4 - Piani esecutivi convenzionati.



Tutti gGli interventi di attuazione del PSFO, di cui al successivo ariticolo 9) sulle fornaci dimesse, con esclusione dei soli interventi ammessi di cui all art alle. lettere a), b), c) dell’art 3 D/l-vo 378/01 31, lettere a), b) e c), legge 5 agosto 1978, n. 457, sono soggetti a piano di recupero comunale e in­tervento esecutivo convenzionato procedimento di programmazione negoziata ai sensi dell’articolo 7 delle nta di PTC e dell’art. 87 della LR 9/9912/2005, a cui partecipa anche il con il Consorzio, secondo le procedure di cui al successivo art. 7. La convenzione, in particolare, definiscedefinirà, conformemente alle norme dei Titoli II e III:



· l'obiettivo e l'oggetto dell' intervento;

· la quantità massima di superficie lorda di pavimento (di seguito Slp) realizzabile;

· le funzioni concretamente insediabili;

· le modalità di intervento;

· il recupero degli standard urbanistici e ambientaliqualitativi;

· le opere di riqualificazione del contesto ambientale mitigazione e compensazione ambientale quantificate secondo la tabella “C” allegata parte integrante del presente piano di settore.





Art. 5 - Ambito di intervento.


Il Piano di recupero e l'intervento esecutivo convenzionato previsti dall'articolo precedente dovranno comprendere, al fine di garantire il recupero in conformità alle previsioni del PTC, le aree transi­toriamente di pertinenza delle fornaci, di cui all'art. 12, paragrafo 4, lettera e, NTA del PTC.

L'ambito di intervento può essere altresì esteso ad altre aree contigue e adiacenti, comprese nel Parco delle Groane, per la realizzazione di interventi conformi , o comunque compatibili con le pre­visioni del PTC e delle sue NTA per le aree stesse, secondo un progetto unitario e coordinato di intervento. In tal caso possono essere consentite anche parziali traslazioni volumetriche e di Slp all'interno dell'ambito di intervento.


E’ fatto divieto di suddividere artatamente le aree fondiarie in lotti autonomi d’intervento, al fine di ridurre gli oneri di mitigazione e compensazione ambientale di cui all’articolo successivo, che devono essere comunque stimati sull’intero. La suddivisione è ammessa esclusivamente per quelle fornaci che, alla data del 30 luglio 2004, risultavano frazionate in più partite catastali e proprietarieproprietà immobiliari; in tal caso chi interviene per primo dovràeve stimare la propria competenza, per stato di fatto e proporzione lineare, senza pregiudicare le possibilità operative delle rimanenti aliquote;, mentre chi interviene successivamente deveovrà armonizzare il proprio progetto a quanto è già stato autorizzato.





Art. 6 - Standard urbanistici e naturalistici, mitigazione e compensazione ambientale.


Il piano esecutivo e l'intervento esecutivo convenzionato di cui al precedente art. 5 debbonoL’intervento attuativo deve assi­curare il reperimento degli standard urbanistici nella misura stabilita dall'art. 22, L.R. n. 51/1975 e successive modificazioni normativa nazionale e regionale vigente, nell’ambito dell’intervento o comunque nel comune interessato.

Le aree a standard per il verde, giuoco e sport, nella misura di 15 mq/ab. per le destinazioni residen­ziali e del 50% della Slp per le destinazioni terziarie possono essere reperite all'interno del Parco delle Groane, al di fuori dell'ambito di intervento. , nelle zone parco naturale, parco attrezzato e SR . Gli interventi, di cui alla lettera b del successivo art. 9, debbono assicurare il recupero di standard naturalistici in misura complessiva che, unitamente alle cessioni previste dal precedente comma, non superi il limite massimo di 60 mq. ogni mq di nuova Slp in ampliamento. 1

Gli standard di cui al primo comma si intendono soddisfatti anche ove, con il consenso del Comune, la cessione sia effettuata a favore del Consorzio.

I residui standard urbanistici, rispetto alle quantità previste al primo comma, diversi dal verde pubblico, se non reperiti all'interno della zona edificata o di interesse storico-ambientale, possono es­sere monetizzati ai sensi dell'art. 12, L.R. n. 60/1977, a beneficio del Comune.

Inoltre l’intervento attuativo deve prevedere le opere di mitigazione e compensazione ambientale per il corretto inserimento qualitativo nell’area protetta, per realizzare un idoneo distacco con il contesto urbanizzato, presentandosi come nuovo fronte verso il Parco, dove funzionalità, impatto ed estetica siano con esso congruenti. Gli obblighi relativi alla compensazione e mitigazione potranno essere soddisfatti mediante cessione di determinate aree nel comune interessato oppure con asservimento perpetuo di aree opportunamente mitigate su progetto del Consorzio.

Il Consorzio partecipa ai processi di pianificazione e progettazione per le proprie competenze, e per negoziare in particolare le mitigazioni e i risarcimenti ambientali nei limiti del presente piano di settore, mediante la quantificazione prevista dalla tabella “C” allegata parte integrante e sostanziale del presente piano da localizzare prioritariamente nel Comune sede dell’intervento attuativo e comunque entro i confini del Parco.


Qualora l’intervento comporti lo sradicamento di superfici boscate, il dimensionamento del recupero ambientale non può comunque essere inferiore aidovrà comunque essere incrementato con i parametri minimi stabiliti dalla Giunta Regionale, in applicazione del d.leg.vo 227/01 in materia di tutela delle foreste, di cui alla DGR 1 agosto 2003 n° 7/13900 (BURL 18/8/03 n°34) e sue eventuali successive modificazioni.


Le obbligazioni di cui al presente articolo vengono garantite dal soggetto richiedente, mediante la presentazione al Consorzio Parco Groane di due distinte cauzioni, come determinate nei commi successivi. Tali cauzioni, se prestate con fidejussione bancaria o polizza assicurativa, devono essere incondizionate e prevedere la rinuncia alla decadenza di cui all’art. 1957 Cod. Civile, fino alla conclusione del rapporto contrattualee. La fidej nonchèussione bancaria o assicurativa, deve inoltre prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 C.C. e la sua operatività entro quindici giorni su semplice richiesta scritta della committente.


Ai fini della quantificazione della prima cauzione Ii costi di mitigazione sono determinati dalla sommatoria dei seguenti fattori componenti e determinano l’ammontare della prima cauzione, avente scadenza conforme ai termini per la conclusione dei lavori, aumentati di tre mesi:


  1. valore di acquisto del terreno, la cui stima deriva dalla triplicazione del valore di base d’esproprio del terreno a bosco alto, desunto dalla tabella provinciale per la regione agraria di riferimento pubblicata sul BURL, alla data di presentazione della domanda, oltre ad € 2000 per spese di rogito;

  2. onere di rimboschimento, stimato in € 1 al metro quadro, da rivalutarsi annualmente in base all’inflazione programmata, indicata nella legge finanziaria;


Ai fini della quantificazione della seconda cauzione Ii costi di manutenzione della mitigazione sono determinati una tantum in ragione di € 0,9 al metro quadro per tutti i primi sei anni dall’intervento e determinano l’ammontare della seconda cauzione, avente durata non inferiore ad anni sei e mesi sei.


Il Consorzio Parco Groane in caso d’inadempimento, notifica la diffida ad ampiere, assegnando un termine non inferiore a 30 giorni per provvedere; in difetto procede all’escussione delle garanzie al fine d’eseguire d’ufficio le mitigazioni previste. Il Consorzio è tenuto ad utilizzare le risorse per la finalità prevista, con la facoltà di individuare siti non necessariamente adiacenti all’impianto.


Qualora l’operatore dimostri, in base a situazioni oggettive, fra cui l’indisponibilità del terreno, a far fronte agli obblighi di mitigazione, può richiedere al Consorzio di provvedervi, versando allo stesso una somma corrispondente alle due cauzioni di cui ai precedenti commi, prima del rilascio dell’atto di competenza consortile. Il Consorzio è tenuto ad utilizzare le risorse per la finalità prevista, con la facoltà di individuare siti non necessariamente adiacenti all’impianto. su aree di proprietà consortile site prioritariamente nel Comune ove ha sede l’intervento, versando allo stesso una somma pari ai costi di mitigazione definiti sulla base di un computo metrico estimativo redatto dal Servizio Tecnico del Parco completo di costi di realizzazione, manutenzione per un periodo di cinque anni e spese tecniche: L’operatore dovrà inoltre versare al Consorzio una somma pari a € 2,00/mq quale indennità di asservimento una tantum del terreno consortile: Le somme di cui sopra dovranno essere disponibili al Consorzio prima del rilascio dell’autorizzazione.


In adiacenza o in vicinanza di un proposto sito d’interesse comunitario, ai sensi della direttiva 92/43/CEE “Habitat”, deve essere sempre effettuata la relativa verificaanalisi d’incidenza. Le fornaci soggette a tale procedimento sono indicate nelle relative schede, parte integrante e sostanziale del presente PSFO.





art. 7 - Semplificazione delle procedure.


Ai fini del coordinamento delle rispettive competenze, l'operatore presenta al Sindaco del Comune interessato la domanda di intervento, corredata dalla bozza di convenzione e dai seguenti elaborati:


· documentazione fotografica dello stato di fatto;

· verifica quantitativa dello stato di fatto, asseverata dal progettista;

· dichiarazione di compatibilità ambientale completa di allegati ai sensi dell'Art. 15, NTA del PTC;

· elaborati previsti dalle norme comunali per i piani di recupero PII;

· tavola delle cessioni delle areeprogetto delle opere di mitigazione e compensazione ambientale di cui al precedente art. 6 e alla tabella “C”, o idonea garanzia circa tale obbligazione.





Il Sindaco trasmette al Consorzio copia del progetto unitamente al parere di conformità dello stesso alla strumentazione urbanistica comunale, rilasciato dalla relativa Commissione edilizia e convoca nei successivi 30 giornin un periodo intercorrente tra il ventesimo e trentesimo giorno successivo una conferenza programmatica con il Consorzio e gli altri soggetti istituzionali coinvolti, per il conseguimento dell’intesa preliminare sul progetto presentato; dà altresì comunicazione dell’intervenuta presentazione del progetto a tutti i Sindaci onde consentire la conoscenza dei contenuti progettuali e poter esprimere eventuali osservazioni entro il termine di gg. 15.


Il Consorzio preliminarmente accerta la sussistenza di eventuali altre autorizzazioni o pareri prescritti dalle vigenti norme in materia di ambiente, paesaggio, foreste, sicurezza, viabilità , igiene.


La Convenzione deveovrà contenere:


· il progetto esecutivo;

· la identificazione e quantificazione delle aree da cedere gratuitamente al Comune o al Consorzio ai sensi del precedente art. 6;

· il calcolo degli oneri di urbanizzazione da corrispondere al Comune ed ogni altra obbligazione in materia urbanistica; la distinta delle eventuali opere di urbanizzazione a scomputo di oneri;

· eventuali altre opere o prestazioni a carico del richiedente pattuite fra le parti;

· il parere del Consorzio finalizzato al rilascio della concessione ediliziapermesso di costruzione e l’autorizzazione paesaggistica;

· le forme di garanzia a tutela delle obbligazioni.


La convenzione è approvata dagli organi competenti del Consorzio e del Comune; è sottoscritta uni­tariamente dalle parti. Tale atto assolve l'obbligo di convenzione con il Comune ai sensi delle vigenti leggi urbanistiche.


Il Sindaco provvede al rilascio della Concessione edilizia dopo avere accertato la cessione delle aree di cui al precedente art. 6.

L’intervento attuativo è approvato secondo lLe modalità previste dalla normativa vigente, previa conforme deliberazione dell’Assemblea consortile, che dia mandato al direttore del parco di sottoscrivere la convenzionerelative agli adempimenti comunali sono stabilite dai rispettivi ordinamenti e nelle legge regionali di riferimento, mentre le competenze consortili si intendono attribuite al Consiglio di Amministrazione e alle strutture del Consorzio



.




Art. 8 -– Norme transitorieInterventi non soggetti a procedura negoziale.


Non sono soggetti alle procedure previste dal presente piano gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, adeguamento statico, igienico e tecnologico, restauro e risanamento conserva­tivocui alle lettere a), b), c), senza modifiche di destinazioni d’uso, dell’art 3 D/l-vo 37880/01; Tali interventi sono ammessi solo se finalizzati al mantenimento dell'attività presentei alla data di approvazione del PSE, come definita dalla relativa tabella B del 30 luglio 2004; tali interventi sono subordinati ad autorizzazione o concessione edilizia comunale dove prescritta, con all’ applicazione delle disposizioni di cui al titolo secondo del Piano di settore Zone Edificate e agli altri titoli abilitativi previsti dalle vigenti norme.


Il PSFO si applica anche in caso di interventi comportanti mutamento di destinazione d'uso, secondo la tabella B allegata al PSE.




TITOLO II - FORNACI IN ZONA EDIFICATA


Art. 9 - Interventi ammessisoggetti a procedura negoziale.


Per gli insediamenti compresi nella zona edificata del PTC, già corrispondenti alle aree di interesse consortile del PSE e individuati nelle tavole del presente piano, sono ammessi i seguenti interventi :


a) restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia, anche con completa demolizione, riorganizzazione e ricostruzione dei volumi esistenti , nei limiti della Slp preesistente;


b) ristrutturazione urbanistica anche con ampliamento e nuova costruzione

Sono ammessi con procedura negoziale di cui al precedente articolo 4) gli interventi di restauro e risanamento con cambio di destinazione d’uso, nonché ristrutturazione urbanistica ed edilizia non oltre la superficie lorda di pavimento esistente così come definita dal precedente art. 2; per gli immobili indicati con la lettera F non è ammessa la ristrutturazione urbanistica.

Si osservano i seguenti indici:

    1. indice di copertura: 30 %

    2. altezza degli edifici massima consentita: pari a quella esistente, misurata nel caso di copertura inclinata, alla cornice di appoggio della stessa.


Tutti gli interventi devono in ogni caso essere eseguiti nel rispetto delle prescrizioni paesaggistiche del Titolo II del PSE e in conformità ai modelli d’intervento inseriti nelle schede allegate parte integrante e sostanziale del PSFO.


La progettazione degli spazi aperti, al netto della superficie coperta, dovrà garantire una superficie verde permeabile di almeno il 50 % dell’area per le destinazioni residenziali e di almeno il 30 % dell’area per le destinazioni produttive o commerciali; nella progettazione delle superfici a verde si dovrà privilegiare la realizzazione di corridoi ecologici, il collegamento e l’accorpamento di superfici boscate esistenti e la realizzazione di giardini di elevato pregio paesaggistico.

Sono ammessi gli interventi di ristrutturazione urbanistica ed edilizia non oltre la volumetria esistente, misurata all’intradosso, e comunque fino al limite massimo di Slp consentito dal presente piano, come individuato nelle allegate schede. calcolata come segue :


si osservano altresì i seguenti indici:


· superficie coperta = 50 60 %

· altezza massima = 10 m. misurati all'intradosso della soletta dell'ultimo piano abitabile o agibile; misurati al colmo per tipologia a capannone;


Negli interventi di cui alla lettera b) possono altresì effettuarsi trasferimento volumetrici e di Slp tra aree diverse, con il limite massimo di superficie coperta (Sc) non superiore al 50% del lotto edificabile:


Tutti gli interventi debbonodevono in ogni caso essere eseguiti nel rispetto delle prescrizioni dell'Art. 12, paragrafo 3, NTA del PTC, e paesaggistiche del Titolo II del PSE e in conformità ai modelli d’intervento, con relativi pesi insediativi, inseriti nelle schede allegate parte integrante e sostanziale del PSFO.


Non costituiscono Slp, ai fini del computo dei limiti massimi di edificabilità consentita, le scale di sicurezza e le gallerie coperte gravate di servitù di uso pubblico, senza possibilità di uso commerciale.





Art. 10 - Funzioni ammesse.


Nelle aree contraddistinte con il simbolo R sono Sono ammesse le seguenti destinazioni di uso:


· residenza;

· attività artigianali con esclusione di quelle insalubri di prima classe

· servizi pubblici e privati di interesse pubblico o collettivo;

· commercio, limitatamente al 30% della Slp totale consentitacon esclusione di quelle di media e grande distribuzione

.


Nelle aree contraddistinte con il simbolo NR sono ammesse le seguenti funzioni:


· attività terziarie, turistico ricettive, sportive e culturali;

· servizi pubblici e privati di interesse pubblico o collettivo;

· commercio;

· residenza di servizio nei limiti della Slp esistente o comunque fino a mq. 180 di Slp complessiva per area di intervento.



TITOLO III - FORNACI IN ZONA

DI INTERESSE STORICO AMBIENTALE


Art. 11 - Interventi ammessi. Modalità per gli interventi di ristrutturazione


Per le fornaci comprese in zona di interesse storico ambientale e individuate nella planimetria del PSFO, sono ammessi i seguenti interventi:


a) restauro e risanamento conservativo, anche con mutamento di destinazione d'uso consentita all'articolo successivo e comunque nei limiti della Slp esistente;


b) interventi di esclusivo carattere conservativo dell'esistente, anche con mutamento della destinazione d'uso nei fabbricati individuati nella planimetria con il simbolo S.



Ogni intervento deve tendere a salvaguardare gli elementi morfologici del preesistente insediamento, con l’obiettivo di attivare nuove funzioni più coerenti con il parco e comunque compatibili con la tutela dei valori storico testimoniali del peculiare sistema produttivo dei mattoni, nei limiti in cui essi siano riconoscibili e validi, come meglio precisato al comma successivo.


Con la lettera F sono indicati gli edifici da conservare o recuperare, quali esempi di archeologia industriale; in particolare sono tutelate le vecchie tettoie in laterizio, i forni “hoffmann” ancorché a testa tagliata, i camini in laterizio, esempi di “gambette” per l’essicazione dei mattoni; qualora tali beni vengano restaurati o recuperati dall’operatore e ceduti all’uso pubblico, è ammessa la traslazione di pari superficie lorda di pavimento, all’interno del lotto di zona fornaci o in zona edificata o fuori parco, ad eccezione della superficie delle “gambette” che non costituisce s.l.p.; qualora l’operatore provveda al restauro di un esempio di gambette per l’essicazione dei mattoni quale elemento museale con permessi di visita permanenti concordati con la proprietà, può richiedere lo scomputo di pari superficie delle aree da destinare ad opere di mitigazione e compensazione.


Limitatamente ai fabbricati costituenti superfetazione, individuati nelle planimetrie con il simbolo D, la convenzione di cui all'Art. 4 deve prevederne la demolizione, con facoltà di riorganizzazione volu­metrica e ricostruzione, nei limiti della Slp esistente Slp virtuale oggetto di demolizioneesistente, come calcolata ai sensi del precedente articolo 92. La ricostruzione non è ammessa per i volumi sprovvisti di licenza, concessione, permesso o altro titolo edilizio.


Tutti gli interventi devono prevedere la realizzazione dei progetti di mitigazione e compensazione ambientale previsti dall’articolo 6 e dalla allegata tabella C, e devono essere conformi la tabella B del PSE, in materia di tutela del paesaggio.


Negli interventi di cui al comma precedente è consentito il trasferimento volumetrico e di Slp degli edifici demoliti, ai sensi del precedente art. 5, ultimo comma, con attribuzione di funzioni congruenti con la destinazione di zona di PTC. Negli interventi di cui alla lettera b) , a fronte dell'impegno dell' operatore di mantenere in perfetto stato di conservazione l'immobile di interesse storico e di consen­tirne la visita pubblica, è consentito il recupero di pari Slp con trasferimento ai sensi del precedente art. 5, ultimo comma, e con attribuzione di funzioni congruenti con la destinazione di zona di PTC.



Art. 12 - Funzioni ammesse.


In conformità all'Art. 13, paragrafo 4, comma secondo, NTA del PTC, sono ammesse le seguenti destinazioni d' uso:


· servizi turistico-ricettivi, sportivi, culturali e affini;

· servizi pubblici o privati di interesse pubblico collettivo;

· attività agricola e agriturismo;

· attività commerciali e terziarie di sostegno delle funzioni principali, purché inferiori al 50% della Slp consentita;

· residenza di servizio, nei limiti della Slp residenziale esistente o comunque fino a mq 180 di Slp complessiva per area di intervento.



Art. 13 - Modalità di intervento.


Gli interventi consentiti debbono tendere alla conservazione delle fornaci nelle loro caratteristiche fondamentali, ivi compresa porzione significativa delle gambette per la essiccazione naturale dei mat­toni, quali esempi di archeologia industriale di riferimento storico per tutta la regione.




I volumi recuperabili debbono essere dimensionati e curati nell' aspetto esteriore in modo da mantenere le caratteristiche tipologiche fondamentali dell'insediamento.

Tutti gli interventi debbono essere eseguiti nel rispetto delle prescrizioni dell' art. 13, paragrafo 3, NTA del PTC, e del Titolo II del PSE.

Agli effetti della Slp esistente sono computabili tutti i volumi chiusi e le tettoie con altezza interna utile non inferiore a mt. 2,20.



Art. 14 12 - Fornaci in attività.


Ai sensi dell' art. 13, paragrafo 4, ultimo comma, NTA del PTC, nella planimetria del PSFO è indicata l'unica fornace in attività alla data di approvazione del PTC, compresa nella zona di interesse storico ambientale.

Sull'insediamento stesso, oltre agli interventi di cui al precedente art. 8 primo comma, è consentita la ristrutturazione con ampliamento fino al 20% della Slp esistente, calcolata ai sensi dell'articolo prece­dente, limitatamente agli edifici compresi nella zona di interesse storico ambientale e nel rispetto delle modalità di intervento di cui all' articolo precedente.

L'intervento di ristrutturazione è condizionato alla presentazione al Comune di un impegno, trascritto

nei registri immobiliari, alla prosecuzione dell'attività di produzione di laterizi, con scadenza non infe­riore a dieci anni e con obbligo di remissione in pristino, in caso anteriore cessazione della attività stessa.

In caso di cessazione dell'attività anteriormente alla scadenza del termine stesso, i volumi e la Slp in ampliamento non sono conteggiabili agli effetti degli interventi di cui al precedente art. 11.

L’attività di produzione e commercio laterizi è confermata; per la prosecuzione e il mantenimento della stessa sono ammessi gli interventi di ristrutturazione edilizia necessari per l’ammodernamento degli impianti e dell’organizzazzione aziendale, compresi gli ampliamenti strettamente necessari anche per gli adeguamenti igienici, statici e tecnologici, nei limiti di cui all’art 14 lettera f) delle NTA del PSEe comunque nel limite massimo del 10% della s.l.p. esistente. A dismissione dell’attività produttiva dei laterizi, si applicano le destinazioni di zona previste dall’art 36, NTA del PTC .

________________________________________________________________________________




Schede allegate alle norme tecniche di attuazione



Fornace

Pizzi

n.1

Fornace di Solaro

n.2

Fornace Laghettone n.3

Fornace Faccioli

n.4

Fornace Cavallini

n.5

Fornace Carotta n.6

Superficie fondiaria totale del lotto

20.469

10.575

45.200

59.000

71.523

22.594

Zona edificata di interesse consortile

stato di fatto

1.Sup.cie fondiaria del lotto interessato



45.200

59.000

71.523

22.594

2.Superficie coperta sul lotto



8.526

12.321

20.557

8.800

3.Slp totale esistente, compresa quella delle tettoie agibili (Slp accessori)



8.509

13.150

21.475

9.120

4.Slp escluse tettoie agibili



8.413

10.612

21.475

8.909

5.Volumi all'intradosso di voce 4



31.510

83.973

120.303

38.920

progetto

6.incremento di slp ammesso



4.991

6.850

1.025

nessuno

7.Slp massima conseguibile ai sensi dell'art.9 lett. b) delle n.t.a del PSFO



13.500

20.000

22.500

9.120

8.volume teorico conseguibile

(voce 7 x mt.3)



40.500

60.000

67.500

27.370

9.superficie massima di cessione ex art. 6 (voce 6 x mq 60)



299.460

420.000

61.500

-

10. Destinazione d'uso ex art.10



NR

NR

NR

R


Zona di interesse storico-ambientale

stato di fatto

11. Superficie fondiaria del lotto interessato.

20.469

10.575





12. Superficie coperta sul lotto

2.888

1.856





13. totale esistente, compresa quella delle tettoie agibili

(Slp accessori)

2.977

2.404





14.Slp escluse tettoie agibili

1.533

1.744





15.Volumi all' intradosso

di voce 14

3.996

5.544





progetto

16. Slp superfetazioni di cui è ammessa la traslazione in zona edificata di interesse consortile (art.5)

2.020

352





17.Slp edifici da restaurare; a fronte di impegno per l'accesso, possibilità di edificare pari superficie in zona edificata

di interesse consortile (art.5)

-

-





18. Destinazione d'uso

art.12

art.12








Schede allegate alle norme tecniche di attuazione



Fornace di Pinzano n.7

Fornace Gianotti

n.8

Fornace Macciachini n.9

Fornace Fusi

n.10

Fornace Laterizi Senago n.11

TOTALE Generale 11 fornaci

Superficie fondiaria totale del lotto

50.640

20.800

39.204

37.617

72.262

426.729

Zona edificata di interesse consortile

stato di fatto

1.Sup.cie fondiaria del lotto interessato

50.640



29.151

68.412

346.520

2.Superficie coperta sul lotto

7.495



2.156

10.926.

70.781

3.Slp totale esistente, compresa quella delle tettoie agibili (Slp accessori)

7.807



2.326

11.144

73.531

4.Slp escluse tettoie agibili

7.314



930

10.122

67.775

5.Volumi all'intradosso di voce 4

44.185



3.380

51.038

373.309

progetto

6.incremento di slp ammesso

7.993



4.074

10.948

35.881

7.Slp massima conseguibile ai sensi dell'art.9 lett. b) delle n.t.a del PSFO

15.800



6.400

22.000

109.320

8.volume teorico conseguibile

(voce 7 x mt.3)

47.400



19.200

66.000

327.960

9.superficie massima di cessione ex art. 6 (voce 6 x mq 60)

473.100



244.440

669.660

2.168.160

10. Destinazione d'uso ex art.10

NR



NR

R



Zona di interesse storico-ambientale

stato di fatto

11. Superficie fondiaria del lotto interessato.


20.800

39.204

8.466

3.850

103.364

12. Superficie coperta sul lotto


6.117

5.184

3.761

874

20.680

13.Slp totale esistente, compresa quella delle tettoie agibili

(Slp accessori)


6.419

5.734

3.793

954

22.281

14.Slp escluse tettoie agibili


6.081

5.324

3.554


18.236

15.Volumi all' intradosso

di voce 14


29.075

19.192

15.248

1.915

74.970

progetto

16. Slp superfetazioni di cui è ammessa la traslazione in zona edificata di interesse consortile (art.5)


1.140


1.275



2.415

17.Slp edifici da restaurare; a fronte di impegno per l'accesso, possibilità di edificare pari superficie in zona edificata

di interesse consortile (art.5)


2.100


2.877


4.977

18. Destinazione d'uso


art.12

art.12

art.12

art.12




2

Tabella "C" identificativa dei parametri di mitigazione ambientale sugli interventi nel Parco e ai suoi margini


coefficiente moltiplicativo delle aree da mitigare per ciascun metro quadro di Slp

Nuova edificazione su lotto libero o ristrutturazione urbanistica con cambio d'uso, ivi compresa, in questo caso, anche la Slp esistente

sul di più e fino a 10.000 mq Slpsul di più e fino a 20.000 mq Slp Sul di più oltre 20000 mq Slp 

1 primi 100 mq Slp

Nuova edificazione per residenza

0

12

36

60




 

stima al massimo del valore espresso in mq

0

118.200

478.200

1.078.200*




 

 

 

 

 

 




2

Nuova edificazione per residenza conven-zionata (alloggi legge 167 di cooperativa)

0

6

18

30




 

stima al massimo del valore espresso in mq

0

59.100

239.100

539.100*




 

 

 

 

 

 




3

Nuova edificazione per edilizia residenziale pubblica

0

3

9

15




 

stima al massimo del valore

espresso in mq

0

29.550

119.550

269.550*




 

 

 

 

 

 




4

Nuova edificazione per industria e artigianato

0

8

24

45




 

stima al massimo del valore

espresso in mq

0

88.650

358.650

808.650*




 

 

 

 

 

 




5

Nuova edificazione per commercio

0

12

36

60




 

stima al massimo del valore

espresso in mq

0

118.200

478.200

1.078.200*




 

 

 

 

 

 




6

Nuova edificazione per turistico ricettivo e sportivo

0

8

24

45




 

stima al massimo del valore

espresso in mq

0

88.650

358.650

808.650*




 

 

 

 

 

 














* Supposto a mq 30.000 la Slp realizzata

Tabella "C" identificativa dei parametri di mitigazione ambientale sugli interventi nel Parco e ai suoi margini

coefficente moltiplicativo delle aree da mitigare per ciascun metro quadro di Slp

Nuova edificazione su lotto libero o ristrutturazione urbanistica con cambio d'uso, ivi compresa, in questo caso, anche la Slp esistente

 

 

primi 100 mq Slp

sul di più e fino a 500 mq Slp

sul di più e fino a 1000 mq Slp

sul di più e fino a 6000 mq Slp

sul di più e fino a 15000 mq Slp

sul di più e fino a 20000 mq Slp

sul di più e fino a 30000 mq Slp

1

Nuova edificazione per residenza

0

8

20

28

32

70

100

 

stima al massimo del valore

0

3.200

13.200

153.200

441.200

791.200

1.791.200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Nuova edificazione per residenza conven-zionata (alloggi legge 167 di cooperativa)

0

3

6

10

20

40

50

 

stima al massimo del valore

0

1.200

4.200

54.200

234.200

434.200

934.200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Nuova edificazione per edilizia residenziale pubblica

0

1

2

3

5

15

30

 

stima al massimo del valore

0

400

1.400

16.400

61.400

136.400

436.400

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Nuova edificazione per industria e artigianato

0

5

10

12

15

40

60

 

stima al massimo del valore

0

2.000

7.000

67.000

202.000

402.000

1.002.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Nuova edificazione per commercio

0

12

15

24

30

60

100

 

stima al massimo del valore

0

4.800

12.300

228.300

498.300

798.300

1.798.300

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Nuova edificazioneper turistico ricettivo e sportivo, esclusi i maneg-gi coperti e singole strutturre superiori a mq 500 di Slp

0

1

2

3

5

20

60

 

stima al massimo del valore

0

400

1.400

16.400

61.400

161.400

761.400

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

edificazione di maneggi coperti e altre strutture ad unica campata superiori a mq 500 di Slp in zona agricola o parco attrez-zato, comprese le strut-ture coperte a telone in forma permanente

primi 500 mq Slp

sul di più e fino a 1000 mq Slp

sul di più e fino a 1500 mq Slp

sul di più e fino a 10000 mq Slp

 

 

 

7


0

5

15

60

 


1 Comma cassato a seguito di sentenza del TAR Lombardia n. dell’11 dicembre 1997, sul ricorso 4814/93

2 il calcolo della mitigazione viene effettuato sull'intero comparto attuativo, a prescindere da eventuali frazionamenti, che non possono in ogni caso essere strumentali ad una diminuzione del coefficiente di calcolo

Consorzio Parco delle Groane - Provincia di Milano - 20020 Cesate, via Piave, 5 - telefono 02 9942501 - fax 02 99068168 - sede operativa, tel. 9942768
Solaro, via della Polveriera, 2


CONSORZIO INTERCOMUNALE SOCIO ASSISTENZIALE CARIGNANO CARMAGNOLA CASTAGNOLE PIEMONTE
CONSORZIO PARCO GROANE PIANO DI SETTORE FORNACI NORME
CONSORZIO PARCO LOMBARDO DELLA VALLE DEL TICINO


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