Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Finanziaria 2008)
Articolo 1
Comma 361
361. Per analoghe esigenze di economicita` e di speditezza dell’azione amministrativa, la
pubblicazione dei provvedimenti dei direttori di agenzie fiscali sui rispettivi siti internet
tiene luogo della pubblicazione dei medesimi documenti, nella Gazzetta Ufficiale, nei casi
in cui questa sia prevista da altre disposizioni di legge. I siti internet delle agenzie fiscali
devono essere strutturati al fine di consentire la ricerca, la consultazione, l’estrazione e
l’utilizzazione di tutti i documenti ivi pubblicati.
9 SKRIVING SOM GRUNNLEGGENDE FERDIGHET FORVENTNINGSNORMERVURDERINGSKRITERIER FOR 5 OG
ALLEGATO 1 QUADRO ATTUATIVO DELLA LEGGE REGIONALE N 3397
ALLEGATO – SCHEDA DI ACCOMPAGNAMENTO AI PROGETTI DI LEGGE
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