ROBERTO CONTI L’INTERPRETAZIONE CONFORME E I DIALOGHI FRA GIUDICI

NOMBRE ROBERTO MARTÍNEZ SÁNCHEZ DOCTORADO EN CIENCIAS
1 BIOGRAFÍA 1904 JOSÉ ROBERTO TORRENT NEIX EL
3º ESO SOLUCIONES “SE” 1 ROBERTO Y AURORA SE

42 ARQTO ROBERTO PAGURA CUENTOS NOTAS Y RELATOS DE
42 LIBRODOT SAVERIO EL CRUEL ROBERTO ARLT SAVERIO EL
57 BANDOLERA CAP 83N GUIÓN ROBERTO GOÑI E IGNASI

MICHELE RUVOLO



Roberto Conti


L’interpretazione conforme e i dialoghi fra giudici nazionali e sovranazionali.


Già altra volta ci è capitato di soffermarci sul tema della c.d. interpretazione conforme del diritto interno a quello comunitario, sottolineando come le apparenti aporie che da essa sembrano emergere rispetto ai principi tuttora professati dal giudice comunitario in tema di c.d.rapporti orizzontali risultano, invece, pienamente giustificate dal perseguimento del c.d.effetto utile che permea in modo sempre più coinvolgente il tema dei rapporti tra ordinamento interno e diritto comunitario1.

In più va aggiunto che, finalmente, la teoria dell’interpretazione conforme ha trovato, grazie al contributo di un’acuta dottrina, una sua approfondita collocazione dogmatica2, individuando condivisibilmente nel momento decisorio il fulcro del processo di adeguamento del diritto interno a quello comunitario3.

In estrema sintesi, va detto che nell’applicare il diritto interno, i giudici nazionali4 devono interpretarlo per quanto possibile alla luce del testo e dello scopo della direttiva per conseguire il risultato perseguito da quest’ultima e conformarsi all’art. 249, terzo comma, CE5.

Tale obbligo di interpretazione conforme, per come lucidamente messo in evidenza nella sentenza Pfeiffer, riguarda l’insieme delle disposizioni del diritto nazionale, sia anteriori sia posteriori alla direttiva6.

Infatti proprio il principio di interpretazione conforme richiede che i giudici nazionali si adoperino al meglio nei limiti della loro competenza, prendendo in considerazione il diritto interno nella sua interezza e applicando i metodi di interpretazione riconosciuti da quest’ultimo, al fine di garantire la piena effettività della direttiva di cui trattasi e pervenire ad una soluzione conforme alla finalità perseguita da quest’ultima (v. sentenza Pfeiffer e a., cit., punti 115, 116, 118 e 119).

Questo, ovviamente, non comporta che il processo interpretativo giunga a risultati incompatibili con quelli risultanti dal diritto interno, esso trovando comunque un limite nel principio della certezza del diritto e di non retroattività, non potendo servire da fondamento ad un’interpretazione contra legem del diritto nazionale7. Epperò, come già evidenziato nella sentenza Pupino, anche in questo caso occorrerà comunque e ciononostante–la traduzione dell’avverbio tuttavia che si rinviene nel testo italiano della sentenza Pupino non consente forse di rimarcare adeguatamente il pensiero dell’estensore della sentenza- è necessario che il giudice nazionale “prenda in considerazione, se del caso, il diritto nazionale nel suo complesso per valutare in che misura quest’ultimo può ricevere un’applicazione tale da non sfociare in un risultato contrario a quello perseguito dalla decisione quadro.”

In conclusione, come ha scritto l’Avvocato generale Dámaso Ruiz-Jarabo Colomer nelle sue conclusioni presentate il 16 marzo 20068,  il principio di lealtà sancito dall’art. 5 del Trattato CE (divenuto art. 10 CE) fa obbligo agli Stati membri di adottare tutte le misure di carattere generale e particolare idonee a realizzare le mete fissate dalle direttive, obbligo che incombe a tutte le autorità nazionali, comprese quelle giurisdizionali. Tale principio, già presente nella sentenza Von Colson e Kammend9 , ha attenuato le conseguenze del diniego di efficacia diretta alle direttive in una lite tra privati dando impulso alla dottrina detta dell’«interpretazione conforme» secondo la quale, nell’applicare il suo diritto, il giudice nazionale deve dar senso alla norma comunitaria, in conformità dell’art. 189, n. 3, del Trattato CE.

Si assiste, così, ad un proliferare di decisioni della Corte di giustizia, assunte addirittura dalla Grande Sezione della Corte, nelle quali al principio generale   - una direttiva non può di per sé creare obblighi a carico di un singolo e non può quindi essere fatta valere in quanto tale nei suoi confronti- viene aggiunta la teoria dell’interpretazione conforme che si pone, come già affermammo in passato, in chiara antitesi con la precedente10.

Si tratta di un passaggio fondamentale nell’applicazione del diritto comunitario che può cogliersi nel suo pieno significato solo se il giudice, ed in generale il giurista, nazionale prendono atto che la nozione di interpretazione conforme elaborata ed applicata dalla Corte non corrisponde a quella insita nella mentalità e nella tradizione giuridica del nostro Paese11.

La presa di coscienza che tale nozione “si è formata, infatti, in un contesto sovranazionale, di carattere prevalentemente casistico e rimediale ed ha perso molto delle sue caratteristiche interpretative” deve condizionare il giudice nazionale che “prima di escludere la possibilità di fare ricorso al concetto di interpretazione conforme così come applicato estensivamente dalla Corte di giustizia” dovrebbe “ pure ben valutare se tale sua condotta può esporre lo Stato ad un’azione risarcitoria”12.


Interpretazioni conformi del diritto interno alla Costituzione ed alla C.e.d.u.

Ma non è solo nel diritto comunitario che si è andata sviluppando la teoria della c.d.interpretazione conforme.

Esaminando il piano dei rapporti fra diritto interno e Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo, è sufficiente rinviare alla massiccia e non meno univoca giurisprudenza di Strasburgo in ordine alla immediata precettività dei diritti ivi tutelati ed alla obbligatorietà dell’interpretazione che di quei diritti offre la Corte dei diritti umani. Verso tale prospettiva, del resto, spingono diversi fattori, fra i quali spicca quello, pragmatico ma non meno rilevante, dell’enorme carico di lavoro riservato alla Corte dei diritti umani, dal quale consegue un maggior peso delle giurisdizioni nazionali, responsabili in prima battuta “affinché si sviluppi (e prevalga) il livello ‘più alto’ di tutela dei diritti”.

Volendo ora inquadrare il tema degli effetti delle pronunzie di Strasburgo nell’ordinamento nazionale interno, occorre muovere dal dato normativo di riferimento. L’art. 46 par. 1 C.e.d.u., infatti, dispone che “le Alte parti contraenti si impegnano a conformarsi alle sentenze definitive della Corte nelle controversie nelle quali sono parti”. In questa prospettiva occorre soffermarsi, ancora una volta sul messaggio contenuto nella sentenza di ricevibilità sul caso Scordino c.Italia- che ha poi dato la stura a Corte dir.uomo 30 marzo 2006 Scordino c.Italia-.

Corte dir. uomo 27 marzo 2003, Scordino c. Italia ritenne, sottolineando le caratteristiche del principio di sussidiarietà che governa i rapporti fra giudici nazionali e Corte EDU, che le giurisdizioni nazionali devono, per quanto possibile, interpretare ed applicare il diritto interno in modo conforme alla Convenzione, aggiungendo che pur spettando alle autorità nazionali interpretare ed applicare il diritto interno è la Corte a dover verificare se il modo in cui il diritto interno è interpretato ed applicato produce effetti conformi ai principi della Convenzione, della quale la giurisprudenza della Corte costituisce parte integrante.

In precedenza Corte dir. uomo, 27 febbraio 2001, Lucà c. Rep. it., in www.dirittiuomo.it, aveva chiarito che i giudici nazionali devono applicare le norme della Convenzione europea dei Diritti dell’Uomo secondo i principi ermeneutica espressi nella giurisprudenza della Corte europea dei Diritti dell’Uomo.

Venne altresì precisato che, pur nel rispetto del margine di discrezionalità di cui dispongono i giudici nazionali, essi si debbono conformare alla giurisprudenza della Corte.

È infatti chiaro, almeno ai giudici di Strasburgo — sentenza Scozzari c. Italia —, che “lo Stato convenuto, riconosciuto responsabile di una violazione della Convenzione o dei suoi protocolli, è chiamato non soltanto a versare agli interessati le somme accordate a titolo di equa soddisfazione, ma anche a scegliere, sotto il controllo del Comitato dei ministri, le misure generali e/o, se del caso, individuali da adottare nel suo ordinamento giuridico interno al fine di mettere fine alla violazione constatata dalla Corte e di eliminarne per quanto possibile le conseguenze” 13.

A prescindere dal procedimento di esecuzione riguardante la singola fattispecie sottoposta all’esame della Corte dei diritti umani, non pare potersi revocare in dubbio che le sentenze di Strasburgo godono di una efficacia erga omnes presso tutti gli Stati aderenti al Consiglio d’Europa In questa direzione muovono, del resto, le Istituzioni del Consiglio d’Europa che, sempre più spesso, non mancano di ricordare agli Stati — e soprattutto all’Italia — che i Paesi contraenti hanno l’obbligo di conformare la loro azione alla giurisprudenza di Strasburgo, adottando le misure di carattere particolare e generale idonee ad eliminare gli effetti pregiudizievoli prodotti e l’insorgenza di nuove violazioni 14.

Il discorso sull’interpretazione conforme, d’altra parte, non può ritenersi esaurito se solo si guarda alla concorrente necessità che il giudice nazionale proceda ad un’interpretazione conforme del diritto interno ai canoni costituzionali.

In tale prospettiva la Corte costituzionale italiana ha ripetutamente affermato che le leggi non si dichiarano costituzionalmente illegittime perché è possibile darne interpretazioni incostituzionali, ma perché è impossibile darne interpretazioni costituzionali15. Principio ulteriormente chiarito quando si è riconosciuto che "eventuali residue incertezze di lettura sono destinate a dissolversi una volta che si sia adottato, quale canone ermeneutico preminente, il principio di supremazia costituzionale che impone all’interprete di optare, fra più soluzioni astrattamente possibili, per quella che rende la disposizione conforme a Costituzione"16.

In modo ancora più chiaro è stato poi sottolineato da Corte cost. n. 190/2000 che se l’interpretazione conforme a Costituzione deve essere privilegiata per evitare il vizio di incostituzionalità della norma interpretata — analogamente l’interpretazione non contrastante con le norme comunitarie vincolanti per l’ordinamento interno deve essere preferita, dovendosi evitare che lo Stato italiano si ritrovi inadempiene agli obblighi comunitari”.

Se dunque il giudice è abilitato a sollevare la questione di legittimità costituzionale solo dopo avere accertato che è impossibile seguire un’interpretazione costituzionalmente corretta17 si coglie un comune sentire delle giurisdizioni nazionali e sovranazionali rivolto a concentrare, seppur sulla base di presupposti (e logiche) di partenza diversi, nel giudice nazionale un’opera interpretativa di raccordo rispetto ai cataloghi dei diritti fondamentali dell’uomo.



L’esigenza di uniformare l’interpretazione ed i “tre cappelli” del giudice nazionale.


E’ così sufficiente svolgere un’analisi comparata fra il diritto comunitario ed il diritto della C.E.D.U. per accorgersi della comune esigenza, esternata dalle due Corti europee – di Lussemburgo e di Strasburgo - che garantiscono l’applicazione delle due normative sovranazionali, per accorgersi del trend favorevole ad ampliare notevolmente il potere interpretativo del giudice nazionale offrendogli, appunto, lo strumento dell’interpretazione conforme per realizzare una continua armonizzazione delle tutele offerte ai cittadini all’interno dei singoli Stati.

Ma è comunque certo che se il giudice nazionale, prendendo a prestito le parole del Presidente della Corte di giustizia Rodriguez Iglesias, fino a qualche anno fa poteva dirsi avere due cappelli18- quella comunitario e quello interno- ora diventa giudice con tre cappelli, aggiungendosi il diritto proveniente dalla CEDU.

Anzi, proprio la tendenza, in un passato recente espressa dalla Cassazione, di nettamente distinguere i processi interpretativi tra diritto comunitario e C.E.D.U. appare cedevole rispetto ad un più recente e sano intervento correttivo promanante dalla stessa giurisprudenza delle Sezioni Unite civili della Cassazione che, approfittando della Legge Pinto, hanno affermato la piena capacità precettiva delle norme contenute nella CEDU ed il potere del giudice di disapplicare la norma interna incompatibile con quella contenuta nella Convenzione europea19, in tal modo vivificando i principi contenuti nel preambolo alla Carta dei diritti fondamentali introdotta nel Trattato sulla Costituzione europea, ove si dà atto che la Carta riafferma “i diritti riconosciuti dalla giurisprudenza della Corte di giustizia elle Comunità europee e da quella della Corte europea dei diritti dell’uomo”.

Occorre allora ristabilire il parallelismo virtuoso fra i diritti di matrice sovranazionale da un lato ed il diritto nazionale dall’altro ed in tal modo ribadire la necessità che l’interpretazione conforme del diritto interno al diritto sovranazionale pervada tanto l’operato del giudice costituzionale nell’attuazione delle garanzie costituzionali rilette alla luce della Convenzione, quanto – e soprattutto- quello del giudice cui si rivolge il cittadino.

Se a ciò si aggiunge che anche secondo il giudice di Lussemburgo l’elaborazione della Corte europea dei diritti dell’uomo è fondamentale ai fini dell’esatta determinazione dei precetti della Convenzione20, esce ulteriormente confermata la particolare forza propulsiva della giurisprudenza della Corte EDU e la sua ineliminabilità dal processo decisorio riservato al giudice nazionale.

 

La responsabilità dello Stato per attività interpretativa del giudice(Corte giust.13.6.2006,Traghetti del Mediterraneo)


Il discorso, peraltro, non può dirsi concluso se non si guarda alle conseguenze che possono derivare a carico dello Stato nel caso in cui il giudice nazionale non provveda ad interpretare in maniera conforme il diritto interno a quello comunitario.

Dopo avere tracciato il tema della responsabilità dello Stato per violazione del diritto comunitario a carico delle giurisdizioni di ultima istanza21, la Grande Sezione si è occupata dello stesso tema, confrontandosi con la disciplina normativa interna in tema di responsabilità per attività del giudice.

Orbene, Corte giust.13 giugno 2006, Traghetti del mediterraneo, ha ancora una volta individuato nel ruolo essenziale svolto dal giudice nazionale chiamato ad applicare- direttamente o in via mediata- il diritto comunitario uno dei tasselli fondamentali per la costruzione del sistema di responsabilità civile dello Stato per l’attività giurisdizionale(di ultima istanza).

Se, infatti, il potere giudiziario rappresenta l’avamposto finale nella tutela dei diritti che derivano ai singoli dalle norme comunitarie e se l’ organo giurisdizionale di ultimo grado costituisce l’ultima istanza dinanzi alla quale essi possono far valere i diritti che il diritto comunitario conferisce loro” la mancata previsione di una responsabilità dello Stato per l’operato giurisdizionale indebolirebbe la piena efficacia delle norme comunitarie che conferiscono simili diritti.

La specificità della funzione giurisdizionale e le legittime esigenze della certezza del diritto, proseguono i giudici della Corte europea, impongono di ritenere che tale responsabilità può sussistere solo nel caso eccezionale in cui l’organo giurisdizionale che ha statuito in ultimo grado abbia violato in modo manifesto il diritto vigente; ciò che si verificherà in rapporto al grado di chiarezza e di precisione della norma violata, al carattere intenzionale della violazione, alla scusabilità o inescusabilità dell’errore di diritto, alla posizione adottata eventualmente da un’istituzione comunitaria nonché alla mancata osservanza, da parte dell’organo giurisdizionale di cui trattasi, del suo obbligo di rinvio pregiudiziale ai sensi dell’art. 234, terzo comma, CE.

Ecco che rispetto al quesito pregiudiziale sollevato dal giudice genovese, la Corte non ha difficoltà a sostenere che quelle stesse esigenze di effettività della protezione giurisdizionale dei diritti non sono compatibili con una disciplina normativa che esclude la responsabilità dello Stato per il solo motivo che una violazione del diritto comunitario imputabile ad un organo giurisdizionale nazionale di ultimo grado risulti dall’interpretazione delle norme di diritto dal medesimo effettuata.

Infatti, l’interpretazione delle norme di diritto rientra nell’essenza vera e propria dell’attività giurisdizionale poiché, qualunque sia il settore di attività considerato, il giudice, posto di fronte a tesi divergenti o antinomiche, dovrà normalmente interpretare le norme giuridiche pertinenti – nazionali e/o comunitarie – al fine di decidere la controversia che gli è sottoposta.

Dall’altro lato, non si può escludere che una violazione manifesta del diritto comunitario vigente venga commessa nell’esercizio di tale attività interpretativa.

Ciò che si verifica tutte le volte in cui il giudice dà a una norma di diritto sostanziale o procedurale comunitario una portata manifestamente erronea, in particolare alla luce della pertinente giurisprudenza della Corte in tale materia o se interpreta il diritto nazionale in modo da condurre, in pratica, alla violazione del diritto comunitario vigente.

E’ il punto 36 della decisione a chiarire come nelle ipotesi di erronea attività interpretativa escludere ogni responsabilità dello Stato “equivarrebbe a privare della sua stessa sostanza il principio sancito dalla Corte nella citata sentenza Köbler.”

Conclusioni


Orbene, si è fin qui cercato di dare conto di un movimentismo giurisdizionale espresso dalle Corti supreme- sovranazionali ed interne- che il giudice domestico spesso non intende cavalcare, sentendosi, forse più comodamente, portato ad affidare eventuali processi evolutivi a più sicuri approdi, tali appunto considerando quelli delle giurisdizioni superiori.

In tale prospettiva, non può essere senza significato il fatto che il meccanismo dell’interpretazione conforme prescelto dalla Corte costituzionale italiana, dalla Corte di giustizia e dalla Corte dei diritti umani sia unico e rappresenti lo strumento in grado di operare una mediazione ragionevole dalla quale devono, in ogni caso, uscire preservati i valori umani fondamentali.

E’ dunque il ricorso al canone interpretativo riservato al giudice che può rendere possibile un ordine giuridico policentrico o plurisistemico che dir si voglia22, nel quale anche principi di lunga tradizione storica nel campo del diritto, quali quelli della certezza del diritto e dell’autorità di cosa giudicata devono essere rivisitati dalle fondamenta23 proprio in vista del perseguimento dell’effettività della tutela.

Non vi è dubbio che la forza dei superiori principi muta radicalmente l’essenza stessa della funzione giurisdizionale e del giudice, non più solo bocca della legge, ma sempre di più artefice e protagonista del nuovo diritto o, come pure si è sostenuto, autore di “intelligente e coraggioso lavoro ermeneutico di ricostruzione normativa”.

Il riconoscimento, affermato a chiare lettere nella sentenza Traghetti del Mediterraneo, di una sorta di responsabilità presunta dello Stato per i casi di mancato rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia e di manifesta violazione, da parte del giudice dei principi espressi dal giudice comunitario di ultima istanza è un dato certo ed inoppugnabile ed impone, così, alle Corti supreme un atteggiamento nuovo e difficile.

Il punto è che al giudice nazionale viene chiesta una specifica competenza nel fare corretta applicazione del diritto sovranazionale e dunque uno specifico obbligo di conoscenza:a)di quel diritto- e delle fonti che in esso albergano- e,soprattutto, del diritto vivente delle due Corti –di Lussemburgo e di Strasburgo- che quotidianamente ne vivificano ed arricchiscono la portata;b) dei meccanismi che caratterizzano la sua applicazione;c) delle modalità che devono essere prescelte nel fare applicazione del diritto comunitario e nell’interpretare il diritto interno alla luce del diritto sovranazionale, eventualmente sperimentando- quale facoltà per i giudice di merito e quale obbligo per il giudice di ultima istanza- lo strumento del rinvio pregiudiziale in caso di applicazione del diritto comunitario;d) del diritto degli altri Stati, ogni volta che la cooperazione nei settori della giustizia civile e penale richiederà un’analisi più o meno approfondita dei sistemi giudiziari dei paesi che reclamano le forme di cooeprazione introdotte.

In questa prospettiva si deve dunque leggere la responsabilità dello Stato per attività interpretativa del giudice che non attenta all’indipendenza della magistratura ma, semmai, la pone di fronte a standard di professionalità sempre più elevati.

In conclusione, un’occhiata, non fugace ma meditata, ai messaggi delle giurisdizioni sovranazionali che si è cercato di sintetizzare potrebbe, forse, accelerare dei processi di modernizzazione della giurisdizione nazionale, capaci di arricchire le giuste aspettative dei soggetti portatori di interessi meritevoli di tutela.

Ora più che mai è giunto il momento di rendere effettivo il principio espresso dalle Sezioni Unite civili, che già nel 1999 –est.Vincenzo Carbone- riconoscevano come «il giudice della nomofilachia deve essere particolarmente attento per accertare, in sede di legittimità, l’esistenza o meno di una violazione dell’ordinamento comunitario che si concretizza in una vera e propria violazione di legge a tutti gli effetti»24.


1 sia consentito il rinvio a R. Conti, fideiussione; Id,Direttive dettagliate ed efficacia diretta nei rapporti interprivati:il timone passa al giudice nazionale, Corr.giur., 2005,3,185;Id, commento alla sentenza Traghetti del mediterraneo 2006, Corr.giur., 2006, 11,….;Id,Il ruolo del giudice civile e il sistema europeo delle fonti, Nuove autonomie, 2006,1,127 ss.

2 Il riferimento è agli scritti di M. Ruvolo, editi su Nuove Autonomie (Il giudice nazionale a confronto con la nozione di interpretazione conforme e la sua “particolare” applicazione nella giurisprudenza della Corte di Giustizia, 2006,1, 221) e su europa e dir.privato (4/2006). Le riflessioni di tale Autore, oltre a distinguersi per compiutezza ed approfondimento dell’argomento, colgono in modo precipuo i nuovi compiti cui è chiamato il giudice nazionale nel processo di conformazione dell’ordinamento domestico a quello comunitario.

3 Corte eur. giust. 4-7- 2006, C-212-04.


4 Antesignana degli effetti che possono scaturire dall’interpretazione conforme è la sentenza Marleasing  ove è stata indicata la soluzione concreta per fare prevalere l’ordinamento giuridico comunitario.


5 Corte eur. giust. 7-9- 2006, da C‑187-05 a C‑190-05,….

6 v., in particolare, Corte eur. giust. 13 –11- 1990, C‑106-89, Racc.. I‑4135, punto 8, e sentenza Pfeiffer e a., cit., punto 115.


7 Corte eur. giust. 16 –6- 2005, C‑105-03, punti 44 e 47, Corr.giur., Osserv. 2005; cfr.anche Corte eur. giust. 4-7- 2006, C-212/04, cit.


8 Corte eur. giust. 16 marzo 2006, C-392-04 e C-422-04,


9 Corte giust.10 aprile 1984, causa 14/83, Von Colson e Kamann, Racc. pag. 1891-

10 Si veda, ad esempio  Corte eur. giust. 25 –10- 2005  C-350-03.

11 M.Ruvolo, Il giudice nazionale, cit.,286.

12 M. Ruvolo, op.ult.cit.

13 Corte dir. uomo, 13 luglio 2000, Scozzari c. Italia, par. 249, in www.dirittiuomo.it.

14Comitato dei Ministri, Risoluzione (2004)71, 8 dicembre 2004 nel procedimento — in tema di dovere di dichiarare l’iscrizione a liste della massoneria per un dipendente pubblico — relativo alla sentenza Corte dir. uomo, 12 dicembre 2001, Grande Oriente d’Italia Di Palazzo Giustiniani c. Italia.

15 Corte cost. 2003 n.301

16 Corte cost.2003 n.198. La questione è stata dichiarata inammissibile (o manifestamente inammissibile) qualora il giudice rimettente non abbia tentato l’interpretazione conforme (Corte cost. 2003 n.279), anche se si sia richiamato a un diritto vivente contrario, dal quale abbia ritenuto di non poter prescindere (Corte cost. 2003 n.229), tanto più quando un’interpretazione idonea a fugare il dubbio di costituzionalità fosse rintracciabile nella giurisprudenza (Corte cost. 2003 n.348), specie in quella della Cassazione (Corte cost. 2003 nn.19, 107, 244).

17Corte cost. 2003 n.19

18Rodriguez Iglesias, Intervento all’Incontro di studio tra la Corte costituzionale e la Corte di giustizia delle comunità europee,Roma, Palazzo della Consulta, 4-5 aprile 2002,Roma, 2003

19 il riferimento va alle quattro sentenze della Cassazione -Cass.S.U. –2-2004 nn.1338/1341/2004 ed alla più recente Cass.s.u.23-12- 2005 n.28507.

20 Corte eur. giust.17 –2- 1998, C-249-96

21 Corte giust. 30 settembre 2003, Kobler, in Danno resp.2004,1,30 ss con nota di Conti, Giudici supremi e responsabilità per violazione del diritto comunitario,

22 cfr.sul punto le osservazioni di MacCormick, La sovranità in discussione,Bologna, 2002, 210.

23 V.,volendo R.Conti, Autorità di cosa giudicato, diritto interno e primato del diritto comunitario., in Nuove autonomie, 2005.

24 Cass. S.U.13 febbraio 1999, n. 64, in Riv. it. dir. pubbl. com., 2000, 799 ss.

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64 APS 3 CAP 515 121014 GUIÓN ROBERTO GOÑI
8 LOS CELOS POR PROFR ROBERTO DURÁN INTRODUCCIÓN
8 DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DESENVOLVENDO A SUSTENTABILIDADE1 SERGIO ROBERTO MARTINS2


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