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sito web:www.gildatreviso.it








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Primo soccorso e somministrazione farmaci


a cura dell'Avvocato Innocenzo D'Angelo e Michela Gallina


Ci giungono, da un numero sempre più consistente di scuole, segnalazioni di richieste da parte di dirigenti scolastici che pretendono, talvolta anche con veri e propri ordini di servizio, la disponibilità dei docenti ad effettuare prestazioni paramediche.

E' ignobile la pressione tesa a creare scrupoli morali sugli insegnanti che, per quanto possano aggiornarsi, non hanno competenze infermieristiche o mediche, mentre le figure preposte per ruolo ad effettuare tali mansioni non vengono nemmeno consultate dall’Amministrazione. Ancora più squallido è capire come dietro a queste ulteriori incombenze richieste ai docenti ci siano solamente motivi di risparmio legati alla finanza pubblica, un risparmio effettuato sulla pelle e salute di minori. Ebbene sì, costa molto meno ottenere la disponibilità di un docente alla somministrazione di farmaci o all'effettuazione di interventi paramedici che non far intervenire operatori sanitari o infermieri, attività di cui dovrebbero occuparsi i Comuni e le ASL. Molto spesso i docenti non sono neanche a conoscenza di dover rispondere personalmente, civilmente o penalmente, per eventuali errori commessi in buona fede. Offrire la propria disponibilità infatti non è una scelta priva di conseguenze che possono essere anche gravi, non offrirla però spesso ci fa essere additati come degli esseri disumani, senza cuore. E' bene quindi capire alcuni passaggi fondamentali per poter decidere con una certa tranquillità.


OBBLIGO DI FORMAZIONE DI PRIMO SOCCORSO

I lavoratori non possono, se non per giustificato motivo, rifiutare la designazione ad addetti al primo soccorso. (Dlvo 81/2008, art 43, co 3). Però l'obbligo di formazione riguarda solo loro.


OBBLIGO DI INTERVENTO DI PRIMO SOCCORSO

Una volta formati sono tenuti ad effettuare interventi in caso di necessità (vd. Esemplificazione tratta dal manuale dell'INPS).

La somministrazione di farmaci non rientra negli obblighi di intervento di primo soccorso.


DISTINZIONE FRA PRIMO SOCCORSO E PRONTO SOCCORSO


- Il “PRIMO SOCCORSO” è quell’insieme di manovre che si applicano senza l’ausilio di attrezzature particolari e che consentono di preservare la vita o migliorare le condizioni generali della persona che ha subito un evento dannoso o un malore. Gli interventi di “PRIMO SOCCORSO” possono essere eseguiti da chiunque si trovi a soccorrere un soggetto infortunato o colto da malore.

Esemplificazione di cosa significa primo soccorso

(Fonte: INAIL MANUALE di incaricati per il primo soccorso). Fornire il giusto soccorso significa anche non mettere a repentaglio la propria vita, non prestare interventi superiori alle proprie capacità, non farsi prendere dal panico, non lasciare l’infortunato prima dell’arrivo del personale sanitario. È importante che le prime azioni di chi soccorre un soggetto colto da malore siano proprio quelle da mettere in atto senza alcun indugio come:

verificare che la scena dell’evento sia in sicurezza (es. soggetto folgorato, non toccare prima di staccare la corrente!);

provvedere ad allontanare la folla di curiosi, creare spazio per l’infortunato e ai successivi soccorritori del 118;

esaminare l’infortunato, valutando la natura e entità del malessere con particolare riferimento alle funzioni vitali: coscienza, respiro e polso ed eventuali emorragie in atto;

telefonare al 118 in caso di urgenza/emergenza comunicando: l’indirizzo del luogo ove si è verificato l’infortunio, il numero degli infortunati, le condizioni delle funzioni vitali, specificando se sia cosciente o meno se respiri normalmente o no se c’è stato un trauma con o senza emorragie. È bene riferire il proprio nome e cognome ed un recapito telefonico che potrà essere utilizzato dal 118 in caso di necessità;

praticare i primi provvedimenti necessari nei limiti delle proprie competenze anche con azioni di valutazione e sostegno delle funzioni vitali, apprese con adeguati corsi di formazione, sino all’arrivo del 118;

astenersi dall’eseguire manovre interventi od azioni inutili (es. dare da bere acqua), o addirittura dannosi per il rischio di compromettere ulteriormente lo stato di salute dell’infortunato o di ritardare l’arrivo dei soccorsi (es. spostare il soggetto se non necessario);

proteggere il soggetto (da se stesso, da stress termici, dal sangue e da fluidi biologici di altri infortunati), e rassicurarlo se cosciente;

utilizzare eventuali guanti o dispositivi di protezione individuali se necessari.


N.B.: tali azioni non implicano: valutazioni su quali farmaci somministrare, indicazioni sul trasporto e neanche effettuazione di manipolazioni e spostamento del soggetto, anzi l’esortazione è di contattare il 118.

 

 

- Per “PRONTO SOCCORSO” si intende invece l’intervento svolto da personale sanitario addestrato a tale compito.

Esiste una distinzione netta pertanto, tra i compiti del primo soccorritore e quelli del soccorritore professionale. Quest’ultimo opera prevalentemente in strutture ospedaliere predisposte ad accogliere casi di urgenza/emergenza in quanto dotati di attrezzature e spazi specificamente dedicati alla breve osservazione (medicina/chirurgia d’urgenza) ove poter prestate le prime cure prima del ricovero presso reparti specialistici.


OBBLIGO DI SOMMINISTRAZIONE FARMACI

Chi è competente?

I medici e gli infermieri professionali o generici, ferma restando la competenza del medico per la prescrizione.

N.B. Anche la somministrazione al bisogno, secondo la giurisprudenza, richiede l'intervento almeno telefonico del medico per la prescrizione, fermi restando i vincoli per la somministrazione riservata agli infermieri.


Chi è tenuto a farlo a scuola nel caso non ci siano insegnanti disponibili?

Se l'insegnante si impegna dando la disponibilità, questa diventa vincolante, però è anche vero che non è un'attività obbligatoria che possa essere imposta dal dirigente.

Nel caso ci siano alunni che necessitino di somministrazione di farmaci e nessun docente o ATA sia disponibile, il DS dovrà rivolgersi alle istituzioni pubbliche locali quali ASL e comuni.


Conseguenze dalla somministrazione dei farmaci da parte di chi non è competente.

Chi somministra farmaci senza essere né infermiere né medico (non è sufficiente quindi il corso di primo soccorso, né altre formazioni affini), si assume comunque la responsabilità per tutte le eventuali conseguenze e risponderà personalmente in sede penale e potrebbe essere chiamato anche a risponderne civilmente.

Quando si compie un'attività per cui non c'è un'adeguata competenza, la mancanza di competenza non è un'esimente bensì un'aggravante.

Lo stesso Ministero della salute ha attivato un piano per monitorare le modalità di somministrazioni di farmaci da parte di infermieri e medici, partendo dalla constatazione che si tratta di un'attività pericolosa che richiede continua formazione monitoraggio e controllo.


Rischi del somministrare e rischi di omissione di soccorso

Stando all'intesa tra MIUR e Ministero della salute, la mancata somministrazione di farmaci (compresi i farmaci salva-vita) da parte del personale scolastico non addetto al primo soccorso non configura in alcun modo la fattispecie di omissione di soccorso perchè chi deve intervenire è l'addetto al primo soccorso. Più dubbia è l'interpretazione per chi ha frequentato un corso di primo soccorso. In questo caso si consiglia di chiedere comunque l'intervento di un medico.


CASI DI EPILESSIA E DIABETE

Non è competenza dell'insegnante valutare l'intervento ed intervenire, ma semplicemente contattare i soccorsi.

Può essere una responsabilità della famiglia quella di scegliere, per i figli, una frequentazione scolastica che sia collocata non lontano da strutture sanitarie.


PROBLEMI APERTI

Grava sugli insegnanti la pressione psicologica e morale che preme verso un loro utilizzo per la somministrazione di farmaci e cure (a loro rischio personale, in assenza di specifica competenza sanitaria). Perchè l'insegnante deve porsi scrupoli di coscienza quando le figure preposte sono le asl ed eventualmente i comuni i quali devono predisporre un piano di interventi tale da garantire ai ragazzi affetti da patologie la possibilità di frequentare la scuola?


LIBERATORIE

Circolano, in alcune scuole, dichiarazioni sottoscritte da parte delle famiglie che autorizzano gli insegnanti alla somministrazione del farmaco e li sollevano da eventuali responsabilità. Queste liberatorie sono ben lungi da costituire un esimente per i docenti che, una volta sottoscritto un contratto con la famiglia e data la disponibilità alla somministrazione, diventano comunque responsabili della conseguenza delle loro azioni.


NORMATIVA di Riferimento

Linee guida del 2005 - Ministro Storace


Gilda degli Insegnanti Treviso, dicembre 2015


Avvocato Innocenzo D’Angelo e dr.ssa Michela Gallina

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