dipartimento
della ragioneria generale dello stato
Ispettorato Generale per gli
Ordinamenti del Personale e
l'Analisi dei Costi del Lavoro Pubblico Roma,
31 marzo 2008
Al
Comune di Perugia
Settore
Risorse Umane e
Strumentali
Corso Vannucci, 19
06100
PERUGIA
e. per conoscenza:
Al Ministero dell’Interno
Dipartimento
per gli Affari
Interni
e Territoriali
Direzione
Centrale per Autonomie
Piazzale
Viminale
00184
R
O M A
Alla
Presidenza del Consiglio
dei
Ministri
Dipartimento
della Funzione
Pubblica
Corso
Vittorio Emanuele, 116
00186
R
O M A
Prot.
N.
0034748
Rif.
Prot. Entrata N. 0032312
Allegati:
Risposta
a nota del: 29/2/2008,
n.
0043538
OGGETTO:
criteri per il calcolo delle spese del personale secondo il comma
557 della Legge finanziaria 2007.
Si fa riferimento alla nota n. 0043538 del 29/2/2008, con cui codesto ente chiede un chiarimento di carattere generale sui criteri da considerare per calcolare l’aggregato “spese di personale”, ai fini della corretta applicazione di quanto disposto dall’art.1, comma 557, della legge n. 296/2006, come modificato dall’art. 3, comma 120, della legge n. 244/2007.
In merito si rappresenta quanto segue:
si premette che la disposizione citata - pur rappresentando una significativa novità della legge finanziaria 2007, nel senso di aver ricondotto le spese di personale all’interno del più ampio obiettivo del rispetto del patto di stabilità interno, attraverso la disapplicazione della previgente disciplina limitativa (art. 1, commi 198 - 204, della legge n. 266/2005) – ha comunque conservato una linea di continuità con il precedente impianto normativo;
ci si riferisce, in particolare, alla definizione delle spese di personale, per le quali – volendo garantire la confrontabilità dei dati nei vari anni di riferimento – non può che farsi riferimento a quanto disposto dalla circolare n. 9/2006 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Ragioneria generale dello Stato, emanata a seguito dell’entrata in vigore della citata norma della legge n. 266/2005 (finanziaria 2006);
deve infatti considerarsi come - pur in presenza di una diversa operatività del vincolo restrittivo in materia di personale – appaia di fondamentale importanza mantenere un concetto omogeneo di spese di personale, al fine di consentire una lettura dei dati della sequenza 2006 – 2008 che abbia riguardo al medesimo aggregato, costruito con le medesime voci di inclusione ed esclusione;
in particolare, sul punto, si rende opportuno svolgere le seguenti ulteriori considerazioni, in merito agli interventi di esclusione, che riguardano:
la “sterilizzazione” delle spese relative alle categorie protette, nel senso che un’eventuale assunzione per reintegrare la quota obbligatoria per legge non incide in negativo sul contenimento delle spese, ma anche nel senso che una mancata reintegrazione non può essere utilizzata come economia utile per il raggiungimento dell’obiettivo; in altri termini, le spese per le categorie protette – per la sola quota obbligatoria per legge – non devono essere considerate ai fini dell’applicazione della norma in esame;
le spese totalmente a carico di finanziamenti comunitari o privati, ma non quelle finanziate dalle regioni;
le spese derivanti dall’applicazione dell’art. 1, comma 564, della legge n. 296/2007, in quanto le stesse trovano puntuale autofinanziamento nella destinazione, da parte degli enti, ad assunzioni stagionali di una quota dei proventi derivanti da sanzioni per il mancato rispetto del codice della strada;
con riferimento al 2008, le spese che derivano dai maggiori oneri contrattuali, nei limiti di cui all’art. 3, comma 137, della citata legge finanziaria per il 2008, come specificati nella circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Ragioneria generale dello Stato, n. 8/2008, punto A.6.
per quanto riguarda i punti a) b) c) appare opportuno precisare che quanto affermato si riferisce, ovviamente, alla sola questione delle voci rilevanti per definire le spese di personale su cui operare i previsti interventi contenutivi. Viceversa, le suddette spese sono tutte da considerare ai fini del rispetto del patto di stabilità interno. Per i medesimi punti, le relative spese non devono essere conteggiate, ai fini della dimostrazione del rispetto dei vincoli di contenimento della spesa prescritti dalla legge finanziaria 2008, non solo nell’anno 2008 ma anche nell’anno 2007, qualora effettivamente sostenute per il medesimo titolo nel medesimo anno.
Il Ragioniere Generale dello Stato
AL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE CO DIPARTIMENTO PRESIDENZA SETT
ALLA REGIONE PUGLIA DIPARTIMENTO MOBILITÀ QUALITÀ URBANA OPERE PUBBLICHE
ALLEGATO 1 MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO
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